ECOBONUS 110% - Immobili leggermente abusivi e/o non ancora condonati

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate 

Possono ottenere il Superbonus 110% i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili non ancora condonati?

RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, se gli interventi per cui si richiede il bonus ristrutturazioni rientrano nell’edilizia libera, è sufficiente un’autocertificazione attestante la data di inizio dei lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione.

Per quanto riguarda il concetto di difformità, l’Agenzia delle Entrate ha individuato due casi. 

  • Il primo caso è la realizzazione di opere non rientranti nella corretta categoria di intervento – si tratta per esempio di lavori realizzati con Scia, per i quali sarebbe stato invece necessario il permesso di costruire, che però sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi – in questo caso, non si perde la detrazione fiscale a condizione che si provveda a richiedere la sanatoria edilizia.
  • Il secondo caso riguarda la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi – Se si verificano queste condizioni, la detrazione fiscale sarà revocata.

 

SUPERBONUS E INTERVENTI SU UN EDIFICIO NON CONDONATO
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che devono essere segnalati ai suoi uffici gli interventi abusivi, perché tali lavori non hanno diritto alla detrazione.

L’agevolazione può essere invece concessa anche se il procedimento di condono edilizio, relativo ad altri interventi rispetto a quelli per cui è stata chiesta la detrazione, non è stato ultimato.

 

A cura dell’ Avv. Claudio De Fenu