Caro Associato,
Affiggere la targa condominiale è un obbligo di trasparenza e informazione, imposto per legge.
L’art. 1129, co. 5, c.c., così come sostituito dall’art. 9, Legge 11.12.2012, n. 220, con decorrenza dal 18.06.2013, dispone: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. L’art. 1129, co. 6, c.c., altresì dispone: “In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.
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Il template
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